La Revisione
INTRODUZIONE
Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, Cci, ( D.Lgs. 12 gennaio 2019) pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019 estende i controlli societari alle società che per due esercizi consecutivi hanno superato anche uno solo dei limiti di attivo, ricavi e dipendenti che sono stati notevolmente ridotti ( ora fissati in: 4ml attivo, 4 ml ricavi, 20 dipendenti).
I controlli societari sono quindi estesi ad una platea di imprese molto ampia.
Entro il 16 dicembre 2019 le società di capitale ( srl e spa) che hanno superato per due esercizi consecutivi anche uno solo dei parametri di cui sopra dovranno dotarsi di un organo di controllo (revisore unico o società di revisione) .
Si tratta di un nuovo obbligo ma, contemporaneamente, di un’opportunità per le PMI che saranno tempestive nell’attrezzarsi. Quelle che lo faranno avranno un alleato nell’Organismo di composizione della crisi d’impresa ( OCRI), la cui istituzione è prevista dal Cci che le agevolerà nella ristrutturazione del debito; viceversa quelle che tarderanno a metabolizzare le nuove regole, arriveranno di fronte all’OCRI senza disporre del patrimonio informativo occorrente.
Questo è un vero e proprio cambiamento culturale, destinato a trovare resistenze da parte degli interessati per il vissuto delle piccole e medie imprese italiane a base familiare, caratterizzate dall’assunzione di decisioni sulla base del solo intuito. Sta ai professionisti che assistono le imprese e alle associazioni di categoria far comprendere l’indifferibilità dell’innovazione e far cogliere agli imprenditori il profondo cambiamento intervenuto.
Decorsi 18 mesi dalla pubblicazione del decreto scatterà l’obbligo delle segnalazioni e, se sono giustamente temute quelle esterne dell’Erario e dell’INPS, non possono essere sottovalutate quelle interne che prevedranno degli indicatori ( indici di allerta) individuati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e approvati dal MISE.
Una volta che sarà stato attivato l’Ocri, al debitore resteranno solo pochi giorni per rispondere alle sue richieste che riguarderanno:
- l’entità e la struttura dell’indebitamento;
- l’esibizione di un piano d’impresa;
- la determinazione dei flussi prospettici al servizio del debito.
Se l’azienda è positiva al test degli indici di allerta è bene che approfitti dei 18 mesi per gestire la potenziale crisi internamente iniziando un percorso di risanamento.
Il legislatore della riforma ripone in capo all’organo di controllo un ruolo di rilievo nell’intercettare quei segnali che favoriscono l’emersione tempestiva della crisi e la conseguente partenza altrettanto tempestiva delle misure di allerta. Obiettivo che, in linea con la raccomandazione 2014/135/Ue, nell’ambizione del riformatore permetterà all’imprese sane ma in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi per evitare l’insolvenza e proseguire nell’attività di impresa.
Ha senz’altro portata rivoluzionaria la valorizzazione delle funzioni di vigilanza societaria con l’allargamento della platea degli enti societari obbligati a forme legali di controllo.
Le PMI, qualificabili nel nostro contesto nazionale come realtà familiari che confondono il destino dell’azienda con quello della famiglia; che assumono decisioni senza pianificare gli interventi; che hanno scarsa attenzione ai meccanismi di governo dell’impresa, spesso valutati quali inutili vincoli invece che indispensabili presidi; che mal si adattano alle figure professionali preposte al controllo e alla vigilanza, dovranno ora ripensare agli assetti organizzativi, contabili e amministrativi
con l’introduzione tout court di nuovi organismi con ambiti di intervento precisi il cui compito è negli intenti del legislatore finalizzato all’emersione anticipata della crisi e alla sua gestione.